STATUTO

Art. 1. - E` costituita ai sensi e per gli effetti del Titolo I Cap. III degli art. 36 e segg. del C.C. e art. 5 del D. Lgs. 460/97 un’associazione, con fini culturali, sociali e senza scopo di lucro denominata "La Compagnia del Granducato", libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica e aconfessionale.
I fondatori si ispirano allo spirito ed al portato della comunità virtuale DreamALOT il cui sito internet è http://www.dreamalot.it le cui qualità sono riprese ed esaltate nell`Art.2 del presente Statuto.
L`Associazione ha sede legale in Roma, Viale XXI Aprile, 61.

Art. 2. - L`Associazione "La Compagnia del Granducato" persegue i seguenti scopi:

  • diffondere la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, del periodo storico definito come “Medio Evo” attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e la pubblicazione di materiale artistico/di divulgazione ispirato al Medio Evo su internet, su carta e su ogni tipo di supporto ritenuto idoneo;
  • stimolare la creatività e agevolare la produzione letteraria, grafica, musicale e artistica in genere con iniziative apposite e con la messa a disposizione di strumenti di pubblicazione moderni che sfruttino i meccanismi del gioco di ruolo o della associazione per favorirne la diffusione e la fruibilità
  • mettere a contatto tra loro persone di cultura, estrazione, provenienza, età e convinzioni diverse superando con il pretesto del gioco, differenze, pregiudizi e quant`altro si ponga di ostacolo alla libera e completa comunicazione tra persone
  • creare un laboratorio sia virtuale (su Internet o su altro mezzo di comunicazione elettronica moderno) che in presenza per discutere ed elaborare comunità virtuali fruibili in forma elettronica
  • realizzare iniziative, che siano occasione di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile
  • porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni del gioco di ruolo praticato sia in presenza che su spazi virtuali, un sollievo al proprio disagio
  • realizzare un sito internet dell`Associazione in cui pubblicare le convocazioni delle Assemblee, le delibere, le nomine, lo Statuto, i regolamenti, gli atti delle Assemblee dei Soci ed i loro verbali, l`elenco dei soci e i bilanci presuntivi e consuntivi e in cui realizzare consultazioni dei soci su specifici quesiti posti dal Consiglio Direttivo.
  • diffondere la cultura del gioco di Ruolo e del gioco di interpretazione in genere

Art. 3. - L`associazione "La Compagnia del Granducato" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, rappresentazioni teatrali, incontri sia virtuali che in presenza di gioco di ruolo;
  • attività di formazione: corsi di informatica sia specialistici che di base per conoscere ed utilizzare il computer ed il mondo delle comunità virtuali, corsi tesi alla conoscenza del periodo Medioevale sia storico che del mondo fantasy.; corsi sui giochi di ruolo: realizzazione, gestione, impatto psicoterapeutico; corsi di comunicazione;
  • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • attività di organizzazione di feste, eventi, raduni;
  • attività di organizzazione e gestione di giochi di ruolo di presenza (live) o di altro tipo di giochi che abbiano comunque per sfondo il mondo fantasy o medievale;
  • attività di organizzazione di attività sportive e/o parasportive legate a tematiche medievali/fantasy come ad es. corsi di tiro con l`arco, scherma;
  • attività di promozione, riscoperta e diffusione di tecniche artigiane per la realizzazione di abiti, armi e utensili medievali;
  • attività di organizzazione di viaggi, gite, escursioni aventi per oggetto luoghi di interesse culturale/scientifico legati al mondo medievale

Art. 4. - L`associazione "La Compagnia del Granducato" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • Soci fondatori: i soci che hanno dato vita alla associazione
  • Soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell`associazione o che si siano resi protagonisti di atti o produzioni particolarmente rilevanti nel campo del mondo del gioco di ruolo, dell`arte legata a tematiche medievali/fantasy o dell`associazionismo in genere. Hanno carattere particolare, sono eletti soci dal Consiglio Direttivo in modo definitivo (fatto salvo quanto previsto dall`art.6 del presente Statuto) nel numero massimo di 5 all`anno, e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
  • Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L`ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rifiutare l`ammissione.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dai Regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell`associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l`approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell`associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. – Patrimonio e finanziamento dell’Associazione:

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • ai beni mobili e immobili che divengano di proprietà e siano destinati ai fini statutari;
  • da erogazioni, donazioni e lasciti;
  • da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio
    Il finanziamento annuale proviene:
  • dalle quote annuali e dai contributi dei soci;
  • da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l’attività associativa;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

    Art. 9. - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il Conto consuntivo. Il bilancio preventivo e il Conto consuntivo debbono essere approvati dall`Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Copia di questi atti deve essere depositata presso la sede dell`Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultata da ogni associato. Il bilancio preventivo e il Conto consuntivo saranno inoltre pubblicati in forma elettronica su Internet e resi disponibili a tutti i soci.

    Art. 10. - Gli organi dell`Associazione sono:

  • l`Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

    Art. 11. - L`assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell`Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata, dal Presidente, almeno una volta all`anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 degli associati. La richiesta di convocazione dell’Assemblea deve essere accompagnata dalla motivazione e dall’ordine del giorno da discutere, pena la nullità. Il Presidente convoca l’assemblea entro un mese dalla ricezione della formale richiesta e dopo averne verificato il diritto; in mancanza di convocazione del Presidente, allo scadere del mese di tempo, il primo firmatario della richiesta può procedere alla convocazione.
    In prima convocazione l`assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida e delibera a maggioranza dei presenti a prescindere dal loro numero.
    L`assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all`albo della sede e sul sito internet dell`Associazione almeno 15 giorni prima della data dell`assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all`albo della sede e sul sito internet dell`Associazione del relativo verbale.
    Oltre alle assemblee ordinarie e straordinarie, su iniziativa del Consiglio Direttivo, i soci possono essere consultati tramite strumenti di espressione e voto telematici (internet o altro) su temi specifici e chiaramente espressi. Dovrà essere data pubblicità a queste consultazioni mediante gli stessi strumenti adottati per le convocazioni assembleari ordinarie o straordinarie e con 15 giorni solari di anticipo. I voti o i pareri espressi dovranno essere palesi e il periodo in cui è possibile votare o esprimersi essere chiaramente delimitato ma di durata non inferiore ai sette giorni solari.
    Per questo tipo di consultazioni fa fede il Regolamento Interno.

    Art. 12. - L`assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

    • eleggere il Consiglio Direttivo
    • approvare il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo;
    • ratificare i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
    • deliberare su mozioni ed ordini del giorno presentati dai Soci, presentati almeno 48 ore prima dello svolgimento della stessa;
    • deliberare su ogni altro punto che il Consiglio Direttivo vorrà porre all’attenzione dei Soci inserendolo nell’ordine del giorno.

    Art. 13. - L`assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

    • deliberare su eventuali modifiche allo Statuto
    • deliberare sull’eventuale scioglimento dell’associazione

    Art. 14. - All`apertura l`Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, elegge il Presidente ed il Segretario.

    Art. 15. - Il consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall`Assemblea fra i Soci della Compagnia del Granducato che facciano parte dell’Associazione da almeno 6 mesi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni.

    Art. 16. - Il Consiglio Direttivo è l`organo esecutivo de "La Compagnia del Granducato". Si riunisce, ordinariamente, due volte all`anno ed è convocato dal Presidente.
    Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente dal Presidente su ruchiesta di almeno la metà dei suoi componenti o su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
    Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

    • predisporre gli atti da sottoporre all`assemblea;
    • elezione del Presidente tra i suoi componenti;
    • elezione del Tesoriere tra i suoi componenti;
    • formalizzare le proposte per la gestione dell`Associazione;
    • elaborare il Conto Consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare;
    • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all`esercizio annuale successivo;
    • stabilire gli importi delle quote associative.
    Di ogni riunione sarà redatto verbale da affiggere all`albo dell`Associazione e sul sito internet dell`Associazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare anche i Soci Fondatori con diritto di parola.

    Art. 17. - Il Presidente dura in carica due anni, salvo scioglimento del Consiglio Direttivo, ed è legale rappresentante dell`Associazione a tutti gli effetti.
    Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall`Associazione;
    In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.
    In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente più anziano di età presente alla riunione.
    Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede le sedute del Consiglio e ha i poteri di firma e di legale rappresentanza neri rapporti e nelle obbligazioni verso terzi e in giudizio.
    Il Presidente:

    • è il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa;
    • può delegare, in forma scritta, ad uno o più componenti del Consiglio o tra i Soci in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti;
    • può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.
    Alla scadenza del mandato potrà essere rieletto.

    Art. 18. - Il Tesoriere dura in carica due anni, salvo scioglimento del Consiglio Direttivo, e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
    Può essere rimosso dal suo incarico con convocazione del Consiglio Direttivo e voto unanime a favore della revoca degli altri 4 membri dello stesso. Alla scadenza del mandato potrà essere rieletto.

    Art. 19. - Il Collegio dei Probiviri è eletto dall`assemblea fra i Soci della Compagnia del Granducato, ha il compito di dirimere le controversie fra i Soci, fra Soci e Associazione e fra Soci e Organi dell’Associazione, inoltre si fa carico di dirimere controversie e ricorsi contro i provvedimenti presi online.
    Nomina al proprio interno il Presidente.
    Riceve ed esamina eventuali reclami dei soci e ne riferisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo, nonché, ove lo ravvisi opportuno, all`Assemblea.
    Esprime inoltre parere obbligatorio in merito al procedimento di espulsione del socio.
    Ad esso possono far ricorso in appello i soci colpiti da procedimento disciplinare che non preveda l’espulsione, in questo caso il giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri è inappellabile.
    In caso di controversia fra soci, il giudizio del Collegio dei Probiviri è appellabile presso il Consiglio Direttivo, in caso di controversie fra soci e associazione o fra soci e organi dell’associazione, il giudizio è inappellabile.
    Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed è rieleggibile.

    Art. 20. - Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall`Assemblea, discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio, controlla la gestione economico-finanziaria dell`associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto. Ha il compito di verificare la gestione amministrativa e contabile dell`Associazione, nonché il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla legge. Nomina nel suo seno un Presidente ed esprime parere obbligatorio in merito al rendiconto di gestione da sottoporre all`Assemblea.
    Non è necessario essere Soci della Compagnia del Granducato per essere eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti.
    Alla scadenza del mandato i componenti del collegio potranno essere rieletti.

    Art. 21. - Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.
    Ai titolari di cariche compete il solo rimborso delle spese regolarmente documentate.

    Art. 22. - Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili, analogamente sono incompatibili le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e quelle di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro del Collegio dei Probiviri.

    Art. 23. - I Soci, con l`adesione all`Associazione accettano lo Statuto ed i regolamenti dell`Associazione, impegnandosi a non adire ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri.

    Art. 24. - L’esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l’approvazione dell’Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell’anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.
    Data la natura dell’associazione, ente senza fine di lucro, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, ovvero anche in caso di scioglimento.

    Art. 25. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a istituzioni con finalità analoghe. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed Istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo in cui all’art. 3, comma 190, della 23/12/1996, n. 662, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97.

    Art. 26. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.



    Approvato il 02/07/2005